Titolo III

Art. 51

Motivi di ricorso per cassazione

In vigore dal 1 gen 1951
Le sentenze pubblicate anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, possono essere impugnate con ricorso per cassazione soltanto per i motivi previsti nell'art. 360 del Codice di procedura civile del 1940.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-51

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