Titolo III
Art. 51
Motivi di ricorso per cassazione
In vigore dal 1 gen 1951
Le sentenze pubblicate anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, possono essere impugnate con ricorso per cassazione soltanto per i motivi previsti nell'art. 360 del Codice di procedura civile del 1940.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-51