Titolo III
Art. 53
Termine per il ricorso per cassazione nelle controversie individuali di lavoro
In vigore dal 1 gen 1951
Il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 454 primo comma del Codice di procedura civile del 1940, è sostituito da quello di sessanta giorni stabilito dall'art. 325 secondo comma dello stesso Codice, se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, è ancora in corso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-53