Titolo III
Art. 49
Concessione e revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali
In vigore dal 1 gen 1951
Sulla istanza di concessione, di revoca, o di sospensione dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenza parziale, proposta anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, si provvede in appello a norma degli articoli 351 secondo e terzo comma, e 357 del Codice di procedura civile del 1940, in qualunque momento la sentenza sia impugnata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-49