Titolo III
Art. 50
Nuove prove ed eccezioni in appello
In vigore dal 1 gen 1951
Le disposizioni dell' della legge 14 luglio 1950, n. 581, si applicano anche nei processi d'appello che all'entrata in vigore della stessa legge sono in corso davanti all'istruttore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-50