Titolo III

Art. 43

Controllo del collegio sulle ordinanze del giudice istruttore

In vigore dal 1 gen 1951
Le ordinanze del giudice istruttore pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, se risolvono questioni relative all'ammissibilità od alla rilevanza di mezzi di prova, possono essere impugnate con reclamo immediato al collegio nelle forme e con gli effetti previsti nell' della stessa legge. Il termine per il reclamo decorre dall'entrata in vigore della legge, salvo che l'ordinanza sia comunicata successivamente a tale data. Il controllo del collegio sulle ordinanze indicate nel comma precedente, continua ad essere regolato dall'articolo 178 del Codice di procedura civile del 1940, qualora prima della entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, il mezzo di prova disposto sia stato assunto anche in parte, ovvero il consulente tecnico abbia prestato giuramento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-43

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Controllo del collegio sulle ordinanze del giudice istruttore (Art. 43 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.) — Testo vigente | Portale Normativo