Titolo I
Art. 8
Forme delle decisioni del collegio
In vigore dal 1 gen 1951
Il testo degli articoli 402 e 682 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 402 (Decisione). - Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'attore alla perdita del deposito.
"Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice ordina la restituzione del deposito, decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata.
"Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore".
"Art. 682 (Decisione separata sulla convalida). - Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, può disporre che le questioni relative alla convalida siano decise prima del merito".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-8