Titolo I
Art. 3
Riassunzione del processo interrotto
In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 299 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 299 (Morte o perdita della capacità prima della costituzione). - Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 13-bis".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-3