Titolo I

Art. 1

Tentativo di conciliazione

In vigore dal 1 gen 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia; Decreta: . (Tentativo di conciliazione) Il testo dell'art. 185 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale. "Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. "Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo".
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Tentativo di conciliazione (Art. 1 Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio) — Testo vigente | Portale Normativo