Titolo I

Art. 4

Documenti prodotti davanti al pretore e al conciliatore

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 315 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 315 (Conservazione di documenti). - I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo