Titolo I
Art. 4
Documenti prodotti davanti al pretore e al conciliatore
In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 315 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 315 (Conservazione di documenti). - I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-4