Art. 4 · Documenti prodotti davanti al pretore e al conciliatore
Titolo I

Art. 4

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Documenti prodotti davanti al pretore e al conciliatore

In vigore dal 1 gen 1951
Il testo dell'art. 315 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 315 (Conservazione di documenti). - I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-17;857#art-4