Titolo II
Art. 48
Apertura di conto per cessione riscattata
In vigore dal 7 dic 1950
Qualora il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato riscatti una cessione garantita, si apre un conto individuale al nome del debitore nel quale si annotano:
a) il cognome, il nome, la paternità e il luogo di residenza del debitore;
b) l'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio, sul salario o sulla pensione;
c) il saggio di interesse previsto dal contratto della cessione riscattata e la data di scadenza del contratto medesimo;
d) il debito iniziale costituito dalla somma che il Fondo ha pagato all'istituto cessionario per effetto del riscatto.
Su detto conto vengono annotati i successivi versamenti secondo le norme stabilite dal terzo comma dell'articolo precedente.
Gli interessi sono calcolati a norma del terzo comma dell' del testo unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-48