Titolo II
Art. 44
Facoltà del Fondo di esercitare diritti del cedente
In vigore dal 7 dic 1950
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennità ove non sia prevista una procedura di ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-44