Titolo II

Art. 44

Facoltà del Fondo di esercitare diritti del cedente

In vigore dal 7 dic 1950
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennità ove non sia prevista una procedura di ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-44

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Facoltà del Fondo di esercitare diritti del cedente (Art. 44 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo