Titolo II

Art. 45

Sconto di interessi ed abbuono del premio rischi

In vigore dal 7 dic 1950
Nel caso previsto dall'ultimo comma dell' del testo unico, lo sconto degli interessi e del premio compensativo del rischio si calcola all'atto del pagamento della somma spettante al cessionario, considerando il pagamento stesso come effettuato alla fine del mese in cui ha luogo. La stessa norma si applica nel caso dell' del testo unico, quando con la ritenuta ivi prevista si effettui la estinzione anticipata del mutuo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-45

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