Titolo II

Art. 50

Chiusura di conto per decesso del debitore - Conti rischi

In vigore dal 7 dic 1950
Qualora un impiegato o salariato al nome del quale sia stato aperto un conto individuale per prestito diretto, per riscatto o per rimborso di quote o parti di quote mensili, cessi dal servizio per causa di morte, si procede alla chiusura del conto, sempre che risultino pervenuti da parte dell'amministrazione, ente od ufficio terzo debitore ceduto, i versamenti di tutte le quote dovute fino al giorno del decesso, ed il residuo credito netto viene eliminato dalla consistenza patrimoniale del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Ove la cessazione avvenga per altra causa, senza dar luogo a trattamento di quiescenza, si chiude il conto individuale e si elimina il residuo credito netto dalla consistenza patrimoniale del Fondo. Contemporaneamente si apre un altro conto sotto la denominazione di conto rischi, che ha per somma iniziale l'importo del credito come sopra eliminato e sul quale saranno annotati gli eventuali successivi versamenti con l'osservanza dei criteri indicati nell' per i prestiti concessi direttamente dal Fondo e negli per i casi ivi indicati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-50

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Chiusura di conto per decesso del debitore - Conti rischi (Art. 50 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo