Titolo II

Art. 51

Versamenti di somme dovute al Fondo

In vigore dal 7 dic 1950
Le somme per qualsiasi causa dovute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagate dalle Amministrazioni centrali mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale, recanti la indicazione dell'accreditamento al conto corrente infruttifero che il Fondo tiene presso detta Tesoreria. Tali somme, sia dalle predette Amministrazioni centrali, come da altri uffici, enti o persone, possono altresì essere pagate a mezzo vaglia del tesoro intestati al tesoriere centrale per l'accreditamento al detto conto corrente, o con vaglia bancari o vaglia postali o assegni su conti correnti postali, intestati o girati al tesoriere centrale medesimo ovvero all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. In ogni caso detti ordinativi come ogni altro titolo di pagamento debbono essere inviati all'Ispettorato generale assieme ad appositi elenchi esplicativi in due esemplari, dei quali uno sarà restituito con dichiarazione di ricevuta. L'Ispettorato generale raggruppa i titoli pervenuti secondo la loro natura, compila per ogni gruppo il relativo ordine di riscossione ed effettua giornalmente il versamento alla Tesoreria centrale per l'accreditamento al suddetto conto corrente del Fondo. Gli elenchi esplicativi di cui al terzo comma costituiscono la base per gli accreditamenti delle singolo somme ai conti dei rispettivi debitori al nome dei quali furono pagate. I contributi al Fondo dovuti dai Comuni per i rispettivi segretari comunali debbono essere versati alla Sezione di tesoreria provinciale a termini dell' del testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-51

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Versamenti di somme dovute al Fondo (Art. 51 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo