Titolo II

Art. 20

Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati

In vigore dal 7 dic 1950
L'istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente articolo, esprime il proprio consenso sui quattro esemplari della domanda precisando: a) l'ammontare lordo del prestito; b) il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio o di salario da cedersi, per l'estinzione del prestito, che devono essere di eguale misura; c) il saggio annuo dell'interesse; d) l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito. Dichiara, altresì, che dalla somma mutuata dovranno essere anche detratti l'importo dei diritti del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, l'ammontare del residuo debito per precedente cessione ed ogni altro eventuale debito indicato dal Fondo, le spese di amministrazione e la tassa di registro. Il consenso da parte dell'istituto mutuante è dato con firma del rappresentante legale e timbro dell'istituto stesso, che restituisce gli atti all'ufficio dal quale li ha ricevuti. Il consenso da parte del mutuatario è dato con sua firma, escluso qualsiasi mandatario o intermediario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-20

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