Titolo II
Art. 49
Apertura di conto per anticipazioni derivanti dalla garanzia
In vigore dal 7 dic 1950
Qualora il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato soddisfi l'obbligo della garanzia con il pagamento di una o più quote o parte di quote mensili di stipendio o di salario, si apre un conto individuale intestato al debitore, recante le stesse indicazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente.
Il debito iniziale è costituito dall'importo del primo pagamento ed è aumentato dall'importo degli eventuali successivi pagamenti.
I versamenti a scomputo di tale debito sono annotati sul conto, imputando ogni somma nel modo previsto nel secondo comma dell'articolo precedente.
L'interesse decorre per ciascuna quota dal giorno successivo a quello della data dell'ordinativo di pagamento ed è conteggiato a norma del terzo comma dell' del testo unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-49