Titolo II
Art. 53
Atti d'ingiunzione resi esecutivi dal pretore di Roma
In vigore dal 7 dic 1950
Agli effetti della procedura coattiva prevista nell' del testo unico, gli atti di ingiunzione sono emessi dal capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e resi esecutivi dal pretore di Roma.
Lo stesso Ispettorato generale provvede al ricupero delle tasse di bollo e dei diritti spettanti agli incaricati della notifica delle ingiunzioni e degli atti esecutivi e ne cura il versamento al competente ufficio finanziario di Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-53