Titolo III
Art. 57
Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario
In vigore dal 7 dic 1950
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni indicate nell' del testo unico e non contemplati nel titolo II del testo medesimo, che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote dello stipendio o del salario devono presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo stipendio o il salario che percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell' del presente regolamento.
Detta dichiarazione è rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-57