Titolo II
Art. 14
Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario
In vigore dal 7 dic 1950
Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino:
a) nome, cognome e paternità dell'interessato;
b) la qualifica e l'Amministrazione dalla quale dipende;
c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell' del testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza;
d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario;
e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei creditori.
Detta dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identità ovvero deve essergli trasmessa, se richiesta, direttamente per posta.
È vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli o 18 del testo unico medesimo,
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-14