Titolo II

Art. 19

Attestazioni del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito

In vigore dal 7 dic 1950
Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilità: a) l'esattezza delle generalità; b) la data di nascita; c) la data di prima nomina all'impiego; d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo l'indicazione dell'eventuale decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari anteriori; e) che il richiedente non è soggetto agli obblighi di leva; f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso dei requisiti richiesti nell' del testo unico; g) che non sono in corso, nè previsti, provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche temporanea dello stipendio o del salario; h) la forma del trattamento di quiescenza. I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme con un esemplare della dichiarazione relativa allo stipendio o al salario indicato nel precedente , sono, dall'ufficio dal quale dipende il richiedente, spediti direttamente all'istituto cui la domanda è diretta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Attestazioni del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito (Art. 19 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo