Titolo II

Art. 21

Compiti del capo di ufficio del mutuatario per i contratti con istituti autorizzati

In vigore dal 7 dic 1950
Il capo di ufficio del mutuatario trasmette in piego raccomandato con apposita nota di accompagnamento all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato i quattro originali del contratto di prestito, allegandovi i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario mensile, il certificato medico e, ove risulti un residuo debito per precedente cessione consentita a favore di uno degli istituti di cui all' del testo unico, i due esemplari dello stato di tale debito. La trasmissione deve essere fatta entro cinque giorni dalla data del ricevimento degli atti al completo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-21

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Compiti del capo di ufficio del mutuatario per i contratti con istituti autorizzati (Art. 21 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo