Titolo II
Art. 21
Compiti del capo di ufficio del mutuatario per i contratti con istituti autorizzati
In vigore dal 7 dic 1950
Il capo di ufficio del mutuatario trasmette in piego raccomandato con apposita nota di accompagnamento all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato i quattro originali del contratto di prestito, allegandovi i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario mensile, il certificato medico e, ove risulti un residuo debito per precedente cessione consentita a favore di uno degli istituti di cui all' del testo unico, i due esemplari dello stato di tale debito.
La trasmissione deve essere fatta entro cinque giorni dalla data del ricevimento degli atti al completo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-21