Titolo II

Art. 26

Attestazione del capo dell'ufficio del richiedente sulla domanda di prestito diretto

In vigore dal 7 dic 1950
Sulla domanda di cui al precedente articolo il capo di ufficio dal quale il richiedente dipende rilascia le attestazioni prescritte nell' e riferisce succintamente circa le condizioni personali e familiari del richiedente e le necessità da lui addotte. La domanda, escluso ogni intermediario, è trasmessa, con i relativi documenti, a cura dello stesso capo di ufficio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, con apposita lettera di accompagnamento entro cinque giorni dalla data del ricevimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-26

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Attestazione del capo dell'ufficio del richiedente sulla domanda di prestito diretto (Art. 26 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo