Titolo II
Art. 26
Attestazione del capo dell'ufficio del richiedente sulla domanda di prestito diretto
In vigore dal 7 dic 1950
Sulla domanda di cui al precedente articolo il capo di ufficio dal quale il richiedente dipende rilascia le attestazioni prescritte nell' e riferisce succintamente circa le condizioni personali e familiari del richiedente e le necessità da lui addotte.
La domanda, escluso ogni intermediario, è trasmessa, con i relativi documenti, a cura dello stesso capo di ufficio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, con apposita lettera di accompagnamento entro cinque giorni dalla data del ricevimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-26