Titolo II
Art. 29
Del rifiuto o della concessione dei prestiti in misura ridotta
In vigore dal 7 dic 1950
Della deliberazione del Comitato amministrativo che respinge la domanda o che l'accoglie per una somma inferiore a quella richiesta è data comunicazione al richiedente, per mezzo del capo di ufficio dal quale dipende.
Nel primo caso sono restituiti all'interessato i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario, affinché egli, ove lo creda, possa rivolgersi ad uno degli istituti di cui all' del testo unico, nella forma prescritta dagli a 20; nel secondo caso, ove l'interessato dichiari di accettare il mutuo nella minore somma deliberata, si fa luogo alla concessione; ove dichiari invece di non accettare, si provvede alla restituzione dei due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario.
Qualora una domanda di mutuo sia stata respinta o sia stata accolta in parte senza l'accettazione dell'interessato, il Comitato amministrativo non può essere chiamato a pronunciarsi su una nuova richiesta di mutuo, se non siano trascorsi almeno due mesi dalla precedente deliberazione, salvo che il richiedente dimostri, che siano sopravvenute necessità nuove.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-29