Titolo II

Art. 28

Conferimento di prestiti da parte del Comitato amministrativo

In vigore dal 7 dic 1950
Il Comitato amministrativo esamina le domande, ne valuta le motivazioni e delibera sulla concedibilità e sulla entità dei prestiti. Nella concessione dei prestiti prevalgono coloro che dimostrino necessità più gravi; in caso di eguali necessità è data la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-28

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Conferimento di prestiti da parte del Comitato amministrativo (Art. 28 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo