Titolo II
Art. 28
Conferimento di prestiti da parte del Comitato amministrativo
In vigore dal 7 dic 1950
Il Comitato amministrativo esamina le domande, ne valuta le motivazioni e delibera sulla concedibilità e sulla entità dei prestiti.
Nella concessione dei prestiti prevalgono coloro che dimostrino necessità più gravi; in caso di eguali necessità è data la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-28