Titolo II
Art. 31
Somministrazione del prestito Estinzione della precedente cessione
In vigore dal 7 dic 1950
L'importo delle somme indicate nel secondo comma dell'articolo precedente alle lettere da b) a g) è detratto dall'ammontate lordo del prestito e la somministrazione del residuo importo netto si effettua con l'emissione di un ordinativo di pagamento.
Qualora il residuo debito netto per precedente cessione sia dovuto ad uno degli istituti indicati nell' del testo unico, tale debito si estingue mediante la contemporanea emissione di un altro ordinativo a favore dell'istituto creditore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-31