Titolo II

Art. 35

Obbligo di segnalazione per fatti che aggravino i rischi del Fondo

In vigore dal 7 dic 1950
Il capo dell'ufficio dal quale il cedente dipende ha l'obbligo di segnalare senza indugio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato qualsiasi fatto non segnalato nella dichiarazione prescritta negli o sopravvenuto, dal quale possa comunque derivare un aggravamento nei rischi a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo