Titolo II
Art. 35
Obbligo di segnalazione per fatti che aggravino i rischi del Fondo
In vigore dal 7 dic 1950
Il capo dell'ufficio dal quale il cedente dipende ha l'obbligo di segnalare senza indugio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato qualsiasi fatto non segnalato nella dichiarazione prescritta negli o sopravvenuto, dal quale possa comunque derivare un aggravamento nei rischi a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-35