Titolo II

Art. 34

Modalità di somministrazione di prestiti diretti o garantiti

In vigore dal 7 dic 1950
Gli istituti indicati nell' del testo unico somministrano i mutui verso cessione di quote di stipendio o di salario direttamente ai mutuatari o a chi ne abbia la rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa, o presso la loro cassa, o per mezzo di assegno bancario emesso con le clausole "non all'ordine" e "non trasferibile". I mutui sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagabili soltanto con quietanza dei mutuatari o di chi ne abbia la rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-34

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Modalità di somministrazione di prestiti diretti o garantiti (Art. 34 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo