Titolo II
Art. 34
Modalità di somministrazione di prestiti diretti o garantiti
In vigore dal 7 dic 1950
Gli istituti indicati nell' del testo unico somministrano i mutui verso cessione di quote di stipendio o di salario direttamente ai mutuatari o a chi ne abbia la rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa, o presso la loro cassa, o per mezzo di assegno bancario emesso con le clausole "non all'ordine" e "non trasferibile".
I mutui sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagabili soltanto con quietanza dei mutuatari o di chi ne abbia la rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-34