Titolo II

Art. 39

Volontaria estinzione anticipata di prestito

In vigore dal 7 dic 1950
Anche prima che siano trascorsi i termini stabiliti nell' del testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e gli istituti cessionari indicati nell' del testo unico medesimo possono consentire l'estinzione anticipata dei prestiti rispettivamente concessi, salvo lo sconto degli interessi e salvo l'abbuono del premio compensativo dei rischi, a norma del detto del testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-39

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