Titolo II

Art. 41

Quote ridotte da trattenersi in caso di riduzione di emolumenti

In vigore dal 7 dic 1950
Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario, le quote ridotte da trattenersi al cedente ai sensi dell' del testo unico si determinano trascurando le frazioni di lire.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-41

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