Titolo II

Art. 43

Caso di indennità una volta tanto spettante al cedente

In vigore dal 7 dic 1950
Nel caso di cui all' del testo unico, prima di pagare al cedente la somma spettantegli una volta tanto all'atto della cessazione dal servizio, si devono attendere le determinazioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-43

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