Titolo II
Art. 38
Trattamento di quiescenza con forma assicurativa Cautele speciali
In vigore dal 7 dic 1950
Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte in una forma assicurativa, l'impiegato o il salariato beneficiario delle relative polizze, per contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario, deve impegnarsi di non chiedere all'istituto assicuratore operazioni di prestito o riscatto e di non costituire vincoli sulle polizze in qualsiasi altro modo fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo che intende stipulare verso cessione di quote dello stipendio o del salario. L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione di tale impegno all'istituto assicuratore a mezzo di lettera raccomandata.
Ove le dette polizze siano già gravate da vincoli, l'impiegato o il salariato beneficiario può contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario a condizione che con il ricavato di questa operazione siano prima estinti detti vincoli, fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-38