Titolo II

Art. 46

Apertura di conto a nome del debitore per prestito diretto

In vigore dal 7 dic 1950
Al nome dell'impiegato o del salariato al quale è stato concesso il prestito viene aperto presso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato un conto nel quale si annotano: a) il cognome, il nome, la paternità e il luogo di residenza del debitore; b) l'importo lordo del mutuo, la decorrenza dell'ammortamento, l'importo della ritenuta mensile ed il numero complessivo delle mensilità da ritenere; c) l'indicazione dell'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio o sul salario. In detto conto vengono altresì annotati, durante il periodo di ammortamento del mutuo, i versamenti delle singole ritenute mensili, le eventuali riduzioni della ritenuta e le interruzioni, ai fini del conteggio degli interessi di cui all', primo comma, del testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-46

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Apertura di conto a nome del debitore per prestito diretto (Art. 46 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo