Titolo II
Art. 46
Apertura di conto a nome del debitore per prestito diretto
In vigore dal 7 dic 1950
Al nome dell'impiegato o del salariato al quale è stato concesso il prestito viene aperto presso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato un conto nel quale si annotano:
a) il cognome, il nome, la paternità e il luogo di residenza del debitore;
b) l'importo lordo del mutuo, la decorrenza dell'ammortamento, l'importo della ritenuta mensile ed il numero complessivo delle mensilità da ritenere;
c) l'indicazione dell'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio o sul salario.
In detto conto vengono altresì annotati, durante il periodo di ammortamento del mutuo, i versamenti delle singole ritenute mensili, le eventuali riduzioni della ritenuta e le interruzioni, ai fini del conteggio degli interessi di cui all', primo comma, del testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-46