Art. 28 · Conferimento di prestiti da parte del Comitato amministrativo
Titolo II

Art. 28

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Conferimento di prestiti da parte del Comitato amministrativo

In vigore dal 7 dic 1950
Il Comitato amministrativo esamina le domande, ne valuta le motivazioni e delibera sulla concedibilità e sulla entità dei prestiti. Nella concessione dei prestiti prevalgono coloro che dimostrino necessità più gravi; in caso di eguali necessità è data la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-28