Titolo II

Art. 24

Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante

In vigore dal 7 dic 1950
Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-24

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Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante (Art. 24 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo