Titolo II
Art. 24
Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante
In vigore dal 7 dic 1950
Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-24