Art. 24 · Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante
Titolo II

Art. 24

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Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante

In vigore dal 7 dic 1950
Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-24