Titolo II
Art. 16
Casi di revisione dell'accertamento sanitario
In vigore dal 7 dic 1950
L'impiegato o il salariato ovvero l'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato possono chiedere la revisione del giudizio espresso dal sanitario nel certificato:
a) all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per i certificati rilasciati dai medici provinciali;
b) ai direttori di sanità militare, per i certificati rilasciati dai medici militari;
c) ai medici provinciali, per i certificati rilasciati dagli altri medici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-16