Titolo II

Art. 12

Contributi per i segretari comunali

In vigore dal 7 dic 1950
Il contributo prescritto nell' del testo unico a carico di ciascun Comune per il segretario comunale viene liquidato sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto per il Comune stesso, in rapporto al numero degli abitanti accertato con l'ultimo censimento ufficiale. Nel caso di modifica della circoscrizione territoriale del Comune, si procede, ove occorra, alla rettifica della liquidazione fatta per l'anno in corso, in base alle indicazioni fornite dal prefetto, circa le variazioni verificatesi nel numero degli abitanti per effetto della modifica della circoscrizione. Il Comune si rivale verso il segretario comunale dell'importo del contributo liquidato a suo carico in ciascun anno, mediante trattenute sullo stipendio fino alla concorrenza di detto importo, anche se lo stipendio effettivo sia superiore a quello che servì di base alla liquidazione. Se per servizio presso Comuni consorziati o per reggenza o per qualsiasi altra causa, la retribuzione del segretario comunale a carico di ciascun Comune sia inferiore all'importo che servì di base alla liquidazione del contributo, la trattenuta non può eccedere i centesimi dodici per ogni cento lire della retribuzione effettiva; la differenza in più rimane a carico del Comune.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-12

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