Titolo II
Art. 11
Uffici che eseguono le trattenute per contributi
In vigore dal 7 dic 1950
Le trattenute sugli stipendi e sui salari dei contributi prescritti nell' del testo unico a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono eseguite a cura degli uffici ai quali spetta di ordinare il pagamento degli stipendi e dei salari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-11