Titolo II

Art. 11

Uffici che eseguono le trattenute per contributi

In vigore dal 7 dic 1950
Le trattenute sugli stipendi e sui salari dei contributi prescritti nell' del testo unico a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono eseguite a cura degli uffici ai quali spetta di ordinare il pagamento degli stipendi e dei salari.
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Uffici che eseguono le trattenute per contributi (Art. 11 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo