Art. 11 · Uffici che eseguono le trattenute per contributi
Titolo II

Art. 11

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Uffici che eseguono le trattenute per contributi

In vigore dal 7 dic 1950
Le trattenute sugli stipendi e sui salari dei contributi prescritti nell' del testo unico a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono eseguite a cura degli uffici ai quali spetta di ordinare il pagamento degli stipendi e dei salari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-11