Titolo I
Art. 6
Effetti della riduzione degli emolumenti gravati di sequestro o pignoramento
In vigore dal 7 dic 1950
Nei casi di riduzione degli emolumenti contemplati dall' del testo unico l'ufficio che emette gli ordini di pagamento provvede a ridurre le trattenute nei limiti consentiti dall'articolo stesso, all'uopo uniformandosi alle eventuali istruzioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-6