Titolo I
Art. 3
Norme riguardanti gli atti di sequestro o di pignoramento
In vigore dal 7 dic 1950
Gli atti di sequestro e di pignoramento devono indicare l'emolumento che si vuol colpire.
Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da amministrazioni diverse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-3