Titolo I
Art. 1
Casi di inapplicabilita
In vigore dal 7 dic 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per il tesoro il regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 42. - CARLOMAGNO
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
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(Casi di inapplicabilita)
Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni e di altri emolumenti, contenute nel testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-1