Titolo I
Art. 5
Compiti dell'Ispettorato generale per gli atti di sequestro o di pignoramento
In vigore dal 7 dic 1950
Il capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuti gli atti di cui all' del testo unico, li trasmette ai competenti Ministeri o uffici centrali delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo ovvero alle Amministrazioni indicate negli del testo medesimo, dando ad essi le opportune istruzioni per la sospensione o meno dei pagamenti, per il giudizio e per la esecuzione delle sentenze, dei provvedimenti e di atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
Degli atti stessi deve essere data notizia alla Corte dei conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-5