Titolo II
Art. 8
Obblighi degli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi
In vigore dal 7 dic 1950
Gli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi, di cui all' del testo unico, che stabiliscono nei loro statuti o regolamenti l'obbligo per tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, a norma dell' del testo unico, debbono comunicare un estratto di tali statuti o regolamenti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-8