Titolo II
Art. 13
Determinazione delle quote cedibili
In vigore dal 7 dic 1950
Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati delle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-13