Titolo II

Art. 13

Determinazione delle quote cedibili

In vigore dal 7 dic 1950
Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati delle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
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Determinazione delle quote cedibili (Art. 13 Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo