Titolo II

Art. 9

Contributi fissi a favore del Fondo

In vigore dal 7 dic 1950
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato e degli enti indicati negli del testo unico sono obbligati al contributo in favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato fin dal primo stipendio o salario e per tutta la durata del servizio, qualunque sia la loro età e l'anzianità nel servizio stesso. Ove il pagamento del salario sia effettuato a rate settimanali o quindicinali, il contributo sarà sempre trattenuto sull'importo lordo di ciascun pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-9

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