Titolo II

Art. 10

Recupero sui prestiti dei contributi non percetti

In vigore dal 7 dic 1950
Se all'atto della concessione di un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario l'impiegato o il salariato, pur avendo compiuto il periodo minimo di effettivo servizio indicato nell' del testo unico, non abbia corrisposto il contributo di cui all' o all' del testo medesimo per il numero di mensilità corrispondente al detto periodo è soggetto alla ritenuta sul ricavato del prestito per la somma equivalente al contributo non corrisposto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-10

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