Art. 16 · Casi di revisione dell'accertamento sanitario
Titolo II

Art. 16

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Casi di revisione dell'accertamento sanitario

In vigore dal 7 dic 1950
L'impiegato o il salariato ovvero l'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato possono chiedere la revisione del giudizio espresso dal sanitario nel certificato: a) all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per i certificati rilasciati dai medici provinciali; b) ai direttori di sanità militare, per i certificati rilasciati dai medici militari; c) ai medici provinciali, per i certificati rilasciati dagli altri medici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-16