Art. 19 · Attestazioni del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito
Titolo II

Art. 19

19 / 71

Attestazioni del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito

In vigore dal 7 dic 1950
Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilità: a) l'esattezza delle generalità; b) la data di nascita; c) la data di prima nomina all'impiego; d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo l'indicazione dell'eventuale decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari anteriori; e) che il richiedente non è soggetto agli obblighi di leva; f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso dei requisiti richiesti nell' del testo unico; g) che non sono in corso, nè previsti, provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche temporanea dello stipendio o del salario; h) la forma del trattamento di quiescenza. I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme con un esemplare della dichiarazione relativa allo stipendio o al salario indicato nel precedente , sono, dall'ufficio dal quale dipende il richiedente, spediti direttamente all'istituto cui la domanda è diretta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-28;895#art-19